Caso P2P: parla l'avvocato di Peppermint

L'avvocato Otto Mahlknecht, diventanto famoso per le diffide inviate a utenti del peer to peer, risponde ad alcune domande sul caso del momento Peppermint

Avatar di Manolo De Agostini

a cura di Manolo De Agostini

L'avvocato Otto Mahlknecht dello studio legale Mahlknect & Rottensteiner, che ha curato l'invio delle diffide legali per conto della Peppermint Jam Records, ha risposto ad alcune fra le numerose domande che in questi giorni Santapepper.com ha ricevuto dagli utenti interessati o coinvolti. L'obiettivo di questa intervista, che per la prima volta riporta interrogativi proposti direttamente dagli utenti, è di portare maggior chiarezza sulla questione.

SANTAPEPPER.COM: "Alle persone da voi diffidate proponete una risoluzione bonaria della controversia richiedendo 330 Euro a titolo risarcitorio. Come avete effettuato precisamente la quantificazione del danno? Lei, come avvocato, si fiderebbe di una quantificazione unilaterale del danno? Voi escludete a priori qualunque modifica della proposta transattiva. Eppure, trattandosi di una soluzione “bonaria”, non dovreste prevedere anche il dialogo con ogni diffidato il quale, a seconda delle proprie ragioni e condizioni, potrebbe rielaborare con voi delle nuove proposte transattive che possano essere adeguate per ambo le parti?"

AVV. MAHLKNECHT: "Il danno arrecato non è quantificabile con precisazione perché non si sa quante persone abbiano potuto scaricare l'opera d'ingegno senza pagamento. Ai sensi dell'articolo 158 della legge sul diritto d'autore, “il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto”. Di fatto queste persone si sono arrogate una licenza mondiale di distribuzione ed è questa la base per la quantificazione del danno. È chiaro che la somma di € 330,00 è stata predisposta unilateralmente, infatti si tratta di una proposta di transazione offerta dalla società danneggiata."

SANTAPEPPER.COM: "Nella vostra raccomandata asserite che il software utilizzato dalla Logistep è “assolutamente attendibile”. Quali verifiche in merito vi hanno portato tale certezza? Non pensate che la delicatezza dei rilievi eseguiti dalla Logistep possano comunque essere accompagnati da un certo margine di errore, e che in questa ipotesi potreste ricevere delle “controquerele” da parte di persone che, pur avendo ricevuto la vostra diffida, non sarebbero coinvolte nel reato?"

AVV. MAHLKNECHT: "Davanti al Tribunale di Roma è stata depositata una perizia tecnica dalla quale si evince che il software funziona senza margini di errore. Nessun utente P2P è stato diffidato senza l'assoluta certezza che abbia effettivamente messo a disposizione della musica della Peppermint. Infatti, durante le indagini viene fatto un download di controllo per poter accertare che si tratti effettivamente della canzone che si evince dal nome del file e non di un fake. Questi files sono stati salvati e verranno utilizzati nei procedimenti civile davanti al Tribunale (Sezione Specializzata per la proprietà intellettuale)."

Otto Mahlknecht

SANTAPEPPER.COM: "Considerato che il reato in questione è perseguibile d'ufficio, per le persone che accetteranno la vostra proposta transattiva, pagando il risarcimento da voi richiesto, non ci sarebbe comunque il rischio di denuncia da parte di un giudice zelante al quale non interessasse tale risoluzione bonaria e ridotta del reato?"

AVV. MAHLKNECHT: "Ovviamente la casa discografica non può transigere sul penale. Infatti, la proposta è stata fatta ai sensi dell'articolo 1965 del codice civile per prevenire una lite civile che potrebbe sorgere tra la Peppermint Jam Records GmbH e le persone che hanno diffuso la sua musica in internet senza avere una licenza di distribuzione al riguardo. Comunque la Peppermint si impegna anche a non sporgere denuncia penale nei confronti della persona che ha aderito alla transazione; per un reato del genere ex articolo 333 del codice di procedura penale la denuncia non è obbligatoria. La perseguibilità d'ufficio è prevista dalla legge. La Peppermint ha già esperienza per quanto riguarda questo punto ed è alquanto improbabile che un magistrato si muova. Per quanto riguarda il trattamento dei dati nel nostro studio legale i dati personali delle persone che hanno aderite alla proposta di transazione vengono cancellati in quanto non sono più necessari ai fini della tutela giuridica della casa discografica."

SANTAPEPPER.COM: "Relativamente all'azione da voi promossa in nome e per conto della Peppermint, avete in programma azioni simili a quelle intraprese per conto di altre società? Prevedete che l'eventuale successo della vostra azione possa indurre tante altre case discografiche, cinematografiche o editrici ad intraprendere la stessa strada?"

AVV. MAHLKNECHT: "Si, abbiamo la procura generale di altre società danneggiate. Fino ad oggi del resto abbiamo già ottenuto ben sette ordinanze di accoglimento del Tribunale di Roma (di cui due in composizione collegiale). In un altro procedimento pendente ora si è costituito il Garante per la protezione dei dati personali. Comunque la questione della privacy è già stata ampiamente trattata dal Tribunale di Roma (si leggano le ordinanze!), per cui non credo che il Tribunale ora cambi la Sua posizione. Non so se altre imprese del settore si muoveranno in questa direzione, i nostri clienti comunque lo faranno perché la situazione non è più tollerabile. Come si può spiegare p.e. ad un'impresa che ha investito cinque milioni di euro per la produzione di un videogame che il gioco è diffuso sulle reti P2P prima ancora del release ufficiale? Mica che la cultura debba essere libera e che ognuno possa appropriarsi di questo prodotto, scaricarlo e metterlo a disposizione di altri. Ognuno è libero di frequentare una biblioteca pubblica se vuole godere della “cultura libera”."

Si ringrazia Santapepper.com per averci concesso l'autorizzazione a pubblicare questa intervista.