Lo streaming online di contenuti televisivi, come le partite di calcio, show o film, è consentito solo nel caso venga autorizzato dal rispettivo detentore dei diritti d'autore. Questa la posizione della Corte di Giustizia UE sull'annoso dibattito riguardante la "ritrasmissione online".
In pratica tutte le piattaforme su Internet che fino a oggi hanno consentito la fruizione di programmi TV sono destinate obbligatoriamente ad accordarsi con i broadcaster tradizionali per evitare cause legali - dall'esito da oggi in poi scontato. Si pensi ad esempio alle numerose denunce depositate in questi anni da Rai e Mediaset. Marginalmente potrebbe essere sfiorata anche YouTube, che spesso si trova a doversi difendere dalle pubblicazioni illegali degli utenti.
Quale sarà il destino di LiveTV e gli altri?
La presa di posizione della Corte di Giustizia UE si deve a un caso scoppiato nel Regno Unito qualche anno fa, quando BBC, ITV, Channel 4, Sky e altri hanno portato in giudizio TVCatchup (TVC). La nota piattaforma consente a tutti i residenti nel paese di godere dei numerosi programmi normalmente disponibili solo via etere, via cavo o satellite. Il tutto ovviamente con un ritorno economico generato dalla pubblicità.
Secondo l'interpretazione della Corte TVCatchup avrebbe dovuto domandare l'assenso ai rispettivi broadcaster nel rispetto delle norme licenziatarie correlate a ogni trasmissione, poiché gli stessi operatori TV sono considerati unici gestori con il diritto esclusivo di autorizzare o proibire ogni ulteriore diffusione dei loro contenuti.
La cosiddetta "comunicazione al pubblico" contenuta nella direttiva 2001/29 non consente la libera ritrasmissione online neanche nel caso in cui i telespettatori siano localizzati nell'area di ricezione delle rispettive trasmissioni via etere.