L’AGCM dice no ai supplementi di prezzo applicati ai pagamenti con carta di credito

L’Antitrust, a seguito delle segnalazioni di diversi utenti, ha emesso un documento in cui ribadisce il divieto ai commercianti di caricare costi aggiuntivi sui pagamenti effettuati attraverso le carte di credito o di debito.

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a cura di Alessandro Crea

L’AGCM (Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato) ha ribadito con una nota ufficiale il proprio no all’applicazione di costi supplementari da parte delle attività commerciali alle transazioni tramite carta di credito o di debito.

Il provvedimento a quanto pare si è reso necessario "a seguito segnalazioni riguardanti l’applicazione di un supplemento di prezzo per l’acquisto di vari beni e servizi (quali biglietti e abbonamenti del trasporto pubblico, servizi di lavanderia, bevande e alimenti) mediante carta di credito / debito, presso esercizi commerciali anche di piccola dimensione, distribuiti su tutto il territorio nazionale. Inoltre, sono pervenute diverse segnalazioni riguardanti l’applicazione da parte di tabaccai di un sovrapprezzo (spesso pari a 1€) in occasione dell’acquisto con carta di debito/credito di sigarette, marche da bollo, biglietti per trasporti pubblici".

L'Autorità, si legge ancora nella nota, "è intervenuta in diverse occasioni per affermare il principio che l'applicazione di supplementi per l'uso di uno specifico strumento di pagamento costituisce una violazione dell'art. 62 del Codice del Consumo, il quale stabilisce che i venditori di beni e servizi ai consumatori finali 'non possono imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l'uso di detti strumenti".

L'AGCM in ogni caso non ha fatto che ribadire e chiedere il rispetto della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recepita dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, invitando a uniformarsi a quanto già stabilito anche nel Codice del Consumo, riservandosi, "ove riscontrasse violazioni del predetto divieto, di attivare i propri poteri sanzionatori", sanciti dall'articolo 27 del Codice stesso.