L'articolo 2250 del Codice civile dopo la riforma del 2009

Se avete un sito web aziendale, dovete inserire determinate informazioni previste dalla legge.

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a cura di Tom's Hardware

L'articolo 2250 del Codice civile dopo la riforma del 2009

Gli obblighi informativi sul web non finiscono qui. Nel 2009, con l'approvazione della c.d. legge comunitaria 2008, è stato modificato l'articolo 2250 del Codice civile.

Ai sensi dell'ottavo comma del suddetto articolo, le società per azioni (S.p.A.), le società in accomandita per azioni (S.A.p.A.) e le società a responsabilità limitata (S.R.L.) "che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma".

Tradotto in pratica, Società per azioni, Società in accomandita per azioni e Società a responsabilità limitata dovranno inserire sul proprio sito web le seguenti informazioni:

  1. sede della società;
  2. ufficio del registro delle imprese presso il quale la Società è iscritta e il relativo numero d'iscrizione;
  3. capitale sociale versato;
  4. (eventuale) dopo lo scioglimento, indicazione che la Società è in liquidazione;
  5. (eventuale; solo per S.p.A. e S.R.L. a socio unico) indicazione la Società ha un unico socio.

Le sanzioni variano da € 206 ad € 2.065 (a norma dell'art. 2630 del Codice civile, così come modificato dalla legge comunitaria 2008).