Obsolescenza programmata, pregi e difetti del disegno di legge secondo l'AGCM

Il presidente dell’Antitrust Rustichelli in audizione in commissione Industria al Senato si è espresso positivamente sul ddl sull'obsolescenza programmata.

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a cura di Dario D'Elia

Ieri il Presidente dell'AGCM si è espresso positivamente sul disegno di legge n. 615 per il contrasto dell’obsolescenza programmata dei beni di consumo. Durante il suo intervento in Commissione Industria del Senato, Roberto Rustichelli, ha ribadito che questa iniziativa porrebbe il paese "in linea con quelli a legislazione più avanzata, peraltro ascrivendo rilievo penale a condotte suscettibili di offendere una pluralità di beni e soggetti giuridici".

Il ddl n. 615 infatti, per come è attualmente redatto, intervenendo sul Codice del consumo punta a innalzare la durata della garanzia di conformità fino a 10 anni per i nuovi elettrodomestici di grandi dimensioni e 5 anni per quelli di piccole dimensioni. Anche il riconoscimento automatico di tale diritto, senza oneri di prova, sarebbe innalzato a un anno dall'acquisto – rispetto agli attuali 6 mesi. Prevista anche una novità per la disponibilità delle parti ricambio, dopo la cessazione della produzione: 7 anni per le parti funzionali di prezzo superiore ai 60 euro, 5 anni per quelle inferiori ai 60 euro e 2 anni per quelle estetiche e non funzionali. Infine le sanzioni prevedono reclusione fino a due anni e multa di 300mila euro se dovesse confermarsi l'inganno.

"Occorre avere presente, infatti, che l’utilizzo di strategie volte a favorire l’esaurimento dei prodotti ha un rilevante impatto non solo sui diritti dei consumatori, ma anche sulla sostenibilità ambientale, avuto riguardo al profilo della produzione dei rifiuti - tema che presenta strette connessioni con il modello dell’economia circolare - ed inoltre sulla spesa pubblica, atteso che tali beni di consumo sono acquistati anche dalle pubbliche amministrazioni", ha dichiarato il presidente AGCM.

Eclatante il caso di Apple e Samsung che nel 2018 sono state sanzionate rispettivamente per 10 e 5 milioni di euro dall'Autorità per "il rilascio di alcuni aggiornamenti firmware dei rispettivi telefoni cellulari, che avevano provocato gravi disfunzioni e ridotto le prestazioni dei telefoni, in tal modo accelerando il processo di sostituzione degli stessi da parte dei consumatori". Ai tempi, in mancanza di una norma ad hoc, si fece riferimento alle pratiche commerciali scorrette ai sensi degli artt. 20 e seguenti del Codice del consumo.

"Già oggi, dunque, il sistema di public enforcement prevede una tutela dei diritti dei consumatori in questa specifica materia che, pur non raggiungendo i livelli di deterrenza ricollegabili alla repressione penale, può avere un sensibile impatto sulle imprese, con una sanzione che, oltreché per l’aspetto economico, colpisce le stesse sotto il profilo reputazionale e dell’immagine, mettendo in discussione la loro integrità etico‐commerciale", ha commentato Rustichelli.

"In tale contesto non può che essere positivamente accolta la scelta del legislatore di rafforzare il contrasto alle strategie commerciali di obsolescenza programmata attraverso una nuova disciplina imperniata, da un lato, sulla introduzione di un divieto espresso in materia, dall’altro, sul potenziamento dei diritti dei consumatori e, correlativamente, degli obblighi gravanti sui produttori".

Il presidente dell'AGCM ha rilevato però alcune criticità. La prima è che alcune disposizioni modificano il Codice del Consumo mentre altre richiederemmo nuove disposizioni all’interno di distinti testi normativi – considerata la sanzione penale. Il suggerimento di creare una sezione autonoma nel Codice del Consumo oppure "la riformulazione della disciplina in termini tali che la stessa possa essere contenuta all’interno di un unico testo normativo, omogeneo e distinto dal predetto Codice".

La seconda criticità è che sarebbe meglio far indicare una "durata presumibile del prodotto" invece di una "durata di vita del prodotto" poiché non risulterebbe di immediata comprensione e valutazione l’effettivo contenuto di un simile obbligo informativo. La terza criticità riguarda la "durata garantita" che non farebbe altro che sovrapporsi con la durata della garanzia legale di conformità, già prevista dall’art. 132 del Codice del consumo.

Altro punto critico riguarda il fatto che la prestazione della garanzia legale di conformità grava sul venditore dei beni di consumo e non sul produttore. Il rischio è che si ribalti su quest'ultimo ogni responsabilità a lungo termine, senza considerare gli accordi commerciali tra le parti in gioco.

Rustichelli ha sollevato altre questioni e fondamentalmente ha puntualizzato l'esigenza di correggere il disegno di legge per agevolare anche l'azione di controllo.