Online, ma anche al telefono e in strada

Primo di tre articoli dedicati alle nuove regole sugli acquisti e i contratti a distanza.

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a cura di Tom's Hardware

Gli obblighi di informazione precontrattuale nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali.

Per questa tipologia di contratti sono previste regole ulteriori; l'importanza delle novità non potrà sfuggire a chi opera nel settore dell'e-commerce o a chi acquista beni/servizi tramite internet: negli ultimi anni, infatti, vi è stata una vera e propria crescita esponenziale dei contratti stipulati online.

In questi casi il professionista deve segnalare al consumatore il recapito cui indirizzare i reclami, se diverso dall'indirizzo in cui è stabilito. Per i contratti a tempo indeterminato (ad esempio, per abbonamenti), il prezzo totale deve includere i costi totali per periodo di fatturazione oppure le modalità di calcolo del prezzo, se non è quantificato in misura fissa.

Anche il costo - eventuale - che il consumatore deve sostenere per concludere il contratto deve essere esposto in modo chiaro. Questa regola riguarda le ipotesi in cui non risulti applicabile la tariffa base prevista dalle compagnie telefoniche, come avviene ad esempio chiamando una numerazione del tipo 199 o similare.

Se previsto il diritto di recesso, le condizioni e le procedure per esercitarlo devono essere indicate in modo chiaro, così come i costi eventuali che il consumatore dovrà sostenere per restituire i beni; per adempiere ai predetti obblighi, il professionista può anche mettere a disposizione del consumatore un modulo standard precompilato da utilizzare per recedere dal contratto.

Gli aspetti ulteriori riguardanti il diritto di recesso verranno approfonditi nel prossimo articolo; si precisa, in ogni caso, che tutte le informazioni che il professionista ha l'onere di fornire devono tradursi in clausole contrattuali comprensibili che non potranno essere modificate se non con accordo espresso tra le parti.

Le conseguenze determinate dall'omissione degli obblighi informativi possono essere infatti molto rilevanti: ad esempio, se queste riguardano eventuali spese aggiuntive, anche se riferite ai costi di restituzione dei beni, il consumatore non sarà tenuto a pagarle.

Dott. Flavio Azzariti - Studio Legale Associato Fioriglio-Croari