Differenza tra diffida ad adempiere e messa in mora

Come liberarsi di un contratto e richiedere il risarcimento dei danni.

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a cura di Tom's Hardware

Differenza tra diffida ad adempiere e messa in mora

La differenza tra la diffida ad adempiere (regolata dall'art. 1454 del codice civile) e la messa in mora (regolata dall'art. 1219 del codice civile) risiede negli effetti che si vogliono ricondurre in capo al rapporto contrattuale con l'intimazione formale di un atto scritto.

La diffida ad adempiere, prevista dall'art. 1454 del codice civile, richiede la volontà espressa di produrre l'effetto giuridico della risoluzione del contratto in caso di protrazione del grave inadempimento di controparte. Il contraente adempiente intima all'altra parte di adempiere entro un dato termine non inferiore a 15 giorni, al fine di risolvere automaticamente il rapporto in virtù della diffida inviata, se decorso tale termine non avrà provveduto a portare a compimento l'obbligazione pattuita.

Questa risoluzione, intesa come risoluzione di diritto, è una forma di scioglimento del vincolo contrattuale caratterizzata da un certo automatismo, dove su impulso di una parte nel pieno rispetto di determinati requisiti, si ottiene la risoluzione contrattuale.

Tale strumento è applicabile dove vi sia un grave e completo inadempimento, come in via esemplificativa ma non esaustiva:

  1. qualunque tipo di asta sia con professionisti che fra utenti (es. aste di eBay);
  2. qualunque tipo di contratto di compravendita (es. l'acquisto di un computer, ecc…);
  3. qualunque tipo di contratto dove si acquista un servizio (es. la riparazione di un bene, ecc…).

La costituzione in mora, prevista dall'art. 1219 c.c. di cui abbiamo parlato in modo approfondito in questo articolo, è un sollecito che il creditore rivolge al debitore affinché questo adempia la propria prestazione riguardante il recupero di una somma di denaro. La legge richiede che la parte che ha diritto a ricevere la prestazione confermi la sua volontà di conseguirla, al fine di far decorrere gli effetti della mora del debitore.

Tale strumento, come già visto in precedenza, può essere utilizzato per la riscossione di crediti fra cui quelli di lavoro, da obbligazione o derivanti da contratto.