Le garanzie per il consumatore in caso di recesso

Tutto quello che dovete sapere sui costi di disattivazione dai contratti telefonici, TV ed Internet.

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a cura di Tom's Hardware

Le garanzie per il consumatore in caso di recesso

Nella prassi, la conclusione dei contratti conclusi con operatori telefonici, di reti televisive e di servizi Internet avviene per adesione, ossia mediante la sottoscrizione da parte dell'utente di moduli o formulari prestampati, il cui contenuto è predisposto unilateralmente dall'operatore medesimo.

L'utente ha pertanto solo un'alternativa: accettare o rifiutare "in blocco" le condizioni di contratto, senza alcuna possibilità di trattativa. Può comunque recedere dai suddetti contratti o trasferire la propria utenza presso un diverso operatore, dandone preavviso all'operatore entro un termine che, in ogni caso, non può essere superiore a 30 giorni. 

La facoltà di recesso deve risultare espressamente e per iscritto nel contratto predisposto dall'operatore, in modo da consentire all'utente di prenderne cognizione, attraverso la semplice lettura delle condizioni contrattuali.

L'operatore, dal canto suo, deve garantire la facoltà di recesso o di trasferimento senza ritardi non giustificati. In particolare, egli è tenuto a specificare il lasso di tempo che intercorre tra l'esercizio della facoltà di recesso o di trasferimento dell'utenza ed il compimento, da parte dello stesso, di tutti gli adempimenti necessari per la compiuta lavorazione delle relative richieste, così da consentire all'utente di valutare, sotto ogni profilo, l'opportunità di esercitare la facoltà in parola. Il tempo necessario per il recesso o il trasferimento non può essere, comunque, superiore a 30 giorni (termine, dunque, coincidente con il preavviso massimo posto in capo all'utente).

Il contratto predisposto dall'operatore deve specificare anche le eventuali spese richieste per l'esercizio della facoltà di recesso o trasferimento. In nessun caso, però, l'utente è tenuto a versare penale alcuna, comunque denominata, poiché le sole spese ammesse in caso di recesso o trasferimento sono quelle giustificate dai costi dell'operatore, ossia le spese in relazione alle quali l'operatore sia in grado di dimostrare un pertinente e correlato costo sopportato per procedere alla disattivazione del servizio o al trasferimento dell'utenza (e dunque le spese che sono state esposte nel presente articolo).

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha precisato che i costi di disattivazione devono risultare correlati ai costi effettivi che l'operatore sostiene, mentre per le procedure riguardanti il trasferimento ad altro operatore, i suddetti costi non dovrebbero essere neppure applicati. Ciò in quanto, nel caso di passaggio da un operatore ad un altro, gli eventuali costi di disattivazione posti a carico dell'utente, in linea di massima, non sono giustificabili poiché generalmente le attività di disattivazione coincidono con le attività tecniche da effettuarsi in fase di nuova attivazione da parte del nuovo operatore che acquisisce il cliente.