L'esplosione del mercato delle applicazioni dedicate alla salute mentale sta sollevando questioni cruciali sul piano della protezione dei dati personali. Si tratta di piattaforme digitali sviluppate prevalentemente da startup tecnologiche e società software che raccolgono informazioni estremamente sensibili sullo stato psicologico degli utenti, spesso senza i livelli di controllo e supervisione tipici delle strutture sanitarie tradizionali. Il fenomeno si è intensificato dopo la pandemia di Covid-19, quando l'attenzione verso il benessere psicologico è cresciuta esponenzialmente, trasformando un mercato di nicchia in un settore in rapida espansione.
Il modello di business di queste applicazioni solleva interrogativi sulla reale sostenibilità della tutela della privacy, specialmente quando i servizi sono offerti gratuitamente. Gli operatori economici che gestiscono questi strumenti non sono necessariamente soggetti sanitari regolamentati, ma spesso società tecnologiche prive di un background specifico in ambito medico. La mancanza di un contatto diretto con professionisti qualificati e l'assenza di supervisione clinica tradizionale creano un vuoto normativo che il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR) cerca di colmare, con risultati però ancora incerti sul piano applicativo.
Dal punto di vista economico, emerge una tensione strutturale tra l'interesse commerciale degli sviluppatori e la necessità di garantire standard elevati di sicurezza. Le informazioni raccolte includono sintomi, diagnosi, test psicologici, tracciamento dell'umore, diari emotivi e parametri comportamentali. Secondo l'articolo 4 del GDPR, si tratta di "dati personali attinenti alla salute fisica o mentale" che richiedono una tutela rafforzata. La questione centrale riguarda la capacità delle società che operano in questo settore di implementare misure tecniche e organizzative proporzionate al rischio, considerando che violazioni potrebbero causare danni reputazionali e stigmatizzazione sociale agli utenti.
Un'analisi critica del modello evidenzia come molte applicazioni potrebbero non rispettare il principio di minimizzazione dei dati, raccogliendo informazioni ben oltre quanto necessario per le finalità dichiarate. L'obiettivo spesso non è solo fornire supporto psicologico, ma acquisire dataset utilizzabili per analisi statistiche, profilazione degli utenti o attività di marketing. Questo approccio entra in conflitto diretto con i requisiti del GDPR, che impongono che i dati raccolti siano "adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario".
Il problema della comprensibilità delle informative rappresenta un ulteriore elemento critico. Le policy sulla privacy risultano spesso tecnicamente complesse e lunghe, creando un'asimmetria informativa tra le società che gestiscono le piattaforme e gli utenti finali. In questo contesto, il consenso prestato dagli interessati rischia di essere formale piuttosto che sostanziale, specialmente quando si tratta di soggetti vulnerabili in condizioni di fragilità psicologica che necessitano urgentemente di supporto e potrebbero non valutare adeguatamente le implicazioni della condivisione di informazioni intime.
Sul piano della compliance normativa, le società sono tenute a implementare crittografia, autenticazione sicura, protezione contro accessi non autorizzati e procedure di risposta alle violazioni. Quando il trattamento comporta rischi elevati, è obbligatoria la redazione di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA). Tuttavia, la carenza di competenze tecniche e legali specifiche nel settore tecnologico, combinata con la difficoltà di applicare regole complesse a modelli di business dinamici, genera zone grigie che potrebbero esporre gli utenti a rischi significativi.
La questione dell'archiviazione dei dati presso fornitori terzi aggiunge un ulteriore livello di complessità. Molte applicazioni si appoggiano a cloud provider esterni per la gestione delle informazioni, rendendo necessaria la verifica della conformità di tutta la supply chain tecnologica. La frammentazione dei soggetti coinvolti nel trattamento complica la responsabilità e rende più difficile per gli utenti esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e portabilità previsti dalla normativa europea.
L'integrazione crescente con dispositivi indossabili come smartwatch amplia ulteriormente il perimetro dei dati raccolti, includendo parametri psicofisici misurati continuamente. Questo genera dataset sempre più ricchi e dettagliati, il cui valore economico per analisi predittive e modelli di intelligenza artificiale è evidente. Si pone quindi il problema di distinguere tra innovazione tecnologica al servizio del benessere e sfruttamento commerciale di informazioni sensibili raccolte da individui in stato di bisogno.
L'assenza di criteri uniformi per la valutazione della qualità e dell'affidabilità di queste applicazioni crea incertezza interpretativa per gli sviluppatori e tutela disomogenea per gli interessati. Mentre il GDPR fornisce un quadro normativo avanzato, la sua applicazione effettiva dipende dalla responsabilità dei titolari del trattamento e dalla capacità delle autorità di vigilanza di monitorare un mercato in continua evoluzione. Resta da verificare se l'attuale impianto normativo sia sufficiente a garantire che l'innovazione nel settore della sanità digitale non avvenga a scapito della dignità e riservatezza degli utenti più fragili.