Avv. Giuseppe Croari – Dott. Francesco Zizzo
Negli ultimi anni OnlyFans si è affermata come una delle piattaforme di contenuti digitali più discusse e in rapida crescita. Se da un lato l’abbonamento mensile consente agli utenti di accedere a foto e video pubblicati dai creator, dall’altro esiste una dimensione più riservata e personalizzata: quella dei contenuti privati richiesti direttamente in chat. Questo aspetto, spesso meno conosciuto, apre la strada a un rapporto più esclusivo e diretto tra fan e creator, trasformando la piattaforma non solo in un luogo di fruizione di contenuti, ma anche in uno spazio di interazione personalizzato e su misura.
Può succedere però che il fan registri questi contenuti per poi usarli in modi non previsti. Un comportamento che ha sollevato dubbi legali, e per rispondere alle domande sul tema si è pronunciata la Corte di Cassazione.
Contenuti privati e limiti di utilizzo
Il corrispettivo versato dall’utente per il contenuto esclusivo in chat privata non comporta l’acquisto della proprietà di quell’opera. Il pagamento conferisce, al massimo, un diritto personale di fruizione limitato e circoscritto, che non si estende fino a consentirne un’ulteriore trasmissione.
Recentemente la Cassazione si è occupata di un caso in cui l’imputato, amico della vittima, con la quale chattava regolarmente su OnlyFans, aveva diffuso, tramite WhatsApp, a terzi soggetti, senza il consenso della persona offesa, un video a contenuto sessualmente esplicito.
Il video è stato tratto dalla chat privata di OnlyFans, naturalmente la piattaforma non permette, secondo i Termini e Condizioni del servizio, agli utenti il download dei file ricevuti da un altro utente della piattaforma stessa.
L’imputato ha quindi dovuto fare una registrazione dello schermo per aggirare l’impedimento della piattaforma, violando appunto i suddetti termini d’uso.
Reato di diffusione illecita e differenze tra distributori
Grazie a questo caso la Corte ha finalmente avuto la possibilità di dare risoluzione a molteplici questioni interpretative ma principalmente a chiarire le definizioni dell’art 612-ter c.p.:
“Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.
La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.
[…]”
Il reato in esame distingue due ipotesi autonome di delitto, cioè quella del:
- distributore primario (primo comma): colui il quale, avendo partecipato alla realizzazione del contenuto privato oppure sottraendolo, lo diffonde al pubblico.
- distributore secondario (secondo comma): colui il quale, avendo ricevuto il contenuto dal distributore primario, lo diffonde senza consenso al fine di recare nocumento alla vittima.
A prima vista possono sembrare condotte identiche ma ci sono degli elementi caratterizzanti le due fattispecie molto importanti. In primis il primo comma prevede un dolo generico quindi non è necessario che l’autore del reato abbia particolari intenzioni o fini nel momento in cui diffonde il video, mentre nel secondo comma il legislatore richiede un dolo specifico, ritenendo necessario che il distributore secondario abbia intenzione di creare un danno alla persona offesa per perseguire il reato.
La norma richiede poi, non solo l’assenza di consenso, ma anche che le immagini o i video siano “destinati a rimanere privati”, circostanza assolutamente soddisfatta nel caso in cui il contenuto sia mandato in chat privata e non pubblicato sul canale.
L’interpretazione della Cassazione
Questa norma è stata inserita dalla legge n. 69/2019 ed inizialmente era prevista anche una definizione legale (fatta dallo stesso legislatore) per cui: “ai fini di cui al presente articolo, per immagini o video privati sessualmente espliciti si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di soggetti consenzienti, coinvolti in attività sessuali, ovvero qualunque rappresentazione degli organi sessuali per scopi sessuali, realizzati, acquisiti ovvero comunque detenuti in occasione di incontri anche occasionali”.
Nel testo finale il legislatore ha evitato di inserire questa definizione lasciando la questione interpretativa alla giurisprudenza per una valutazione più concreta.
Con l’ordinanza della Cassazione penale, Sez. V, del 2 settembre 2025, n. 30169, la Corte ha chiarito che il reato è istantaneo e si consuma con il primo invio del contenuto a un terzo senza consenso, a prescindere dal rapporto tra persona offesa e destinatario (principio che si ritrovava anche in Cass. pen., Sez. V, n. 14927/2023).
L’assenso prestato su OnlyFans, anche a pagamento, riguardando solo la visualizzazione da parte del destinatario, non si estende alla diffusione a terzi, la trasmissione via WhatsApp integra perciò la condotta tipica. La Corte ha poi specificato che se vi sono invii autonomi, si configurano distinti reati, con autonoma decorrenza della querela riferita a ciascun fatto, salvo il caso in cui vi sia la viralità del contenuto.
Una svolta per la giurisprudenza
Questa ordinanza segna un grande traguardo. Per molto tempo vi è stata una grossa lacuna sul tema, dal lato penalistico, anche perché, come si è evidenziato sopra, il legislatore ha volutamente deciso di lasciare generica la fattispecie in modo tale che questa acquisisca una certa dinamicità e non sia rilegata invece a delle definizioni statiche che richiedono ogni volta un intervento legislativo.
Sempre più creator vedono i propri guadagni diminuire a causa di leak e contenuti diffusi da terzi, se hai bisogno di supporto consigliamo di rivolgerti ai nostri avvocati partner dello Studio Legale FCLEX.