Nota: questo articolo è il terzo della serie Mente, Innovazione e Diritto, di Veronica M. Pruinelli ed Erik Pietro Sganzerla
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I pericoli ai quali sono esposti i minori nell’uso dei social e, in genere, di tutta la rete e di sistemi di intelligenza artificiale generativa (social bot ad esempio) impongono la necessità della loro maggior tutela e della conoscenza degli obblighi inerenti alla responsabilità dei genitori e/o tutori ex lege.
Un elemento inquietante è il persistente divario generazionale tra genitori e figli, di cui oramai parlano anche molti libri e articoli di stampa. Per la prima volta nella storia dell’umanità, i figli (mobile-born) ne sanno più dei genitori e questo sconvolge alcuni paradigmi sociali e frammenta certezze e abitudini di vita, tipici della generazione degli attuali quaranta e cinquantenni.
Le notizie sconcertanti che ci arrivano dalla rete circa comportamenti anomali e molto pericolosi da parte dei minori sul web, che spesso degenerano in veri e propri reati con eventi ad altissimo rischio o addirittura con vittime e decessi, ci inducono a riflettere su cosa sta succedendo e dove i genitori stanno sbagliando.
Vulnerabilità biologica e divario generazionale: perché i minori rischiano
Ci sono stati molti dibattiti riguardanti l’esercizio, da parte dei minori o giovanissimi, del diritto di libertà, ovvero, comunicare e ricevere informazioni e quindi il diritto di espressione garantito e tutelato a livello Europeo e ribadito anche a livello Costituzionale (art. 21 Cost.). Tuttavia, questo diritto si scontra con l’immaturità degli adolescenti.
Le ragioni della loro vulnerabilità sono dovute principalmente al fatto che il cervello di un adolescente è in piena maturazione, in particolare della corteccia prefrontale, deputata al controllo razionale delle emozioni.
«Durante l’adolescenza lo sviluppo cerebrale non è ancora completo e non c’è una comunicazione efficace tra le varie regioni cerebrali. Accade quindi che le emozioni possano emergere in maniera rapida e intensa senza che le funzioni esecutive presenti nella corteccia prefrontale, in via di sviluppo, riescano a fungere da regolatori. Ecco perché gli adolescenti sono spesso governati dall’azione più che dalla riflessione e dall’emozione più che dalla ragione. Questo già di per sé li espone proprio fisiologicamente a maggiori rischi, per via del ridotto senso del limite e del pericolo» (cit. Prof. Umberto Galimberti).
Negli adolescenti, inoltre, c’è una tendenza alla soddisfazione immediata del piacere e a ricercare le ricompense medio-alte e quelle più vicine, quindi, la corteccia non è ancora in grado di inibire e controllare pienamente la tendenza a scaricare in maniera più impulsiva le emozioni.
Sembra logico dedurre una vera e propria responsabilità civile e penale dei genitori a proposito degli illeciti che i minori possono compiere utilizzando la tecnologia di cui dispongono già da bambini, senza trascurare il pericolo per lo sviluppo psicofisico dei minori dovuto anche a una scarsa educazione e una minore vigilanza da parte di chi ha la potestà genitoriale.
Il dovere di ogni genitore consiste, per questo, nel prevenire eventuali abusi che potrebbero essere subiti dal figlio e nell’evitare che sia lui stesso a cagionare danni ad altri.
Il quadro giuridico: la responsabilità civile e penale dei genitori
Per la legge penale italiana, i minorenni sono divisi sostanzialmente in due categorie: i minori di quattordici anni e quelli fra i quattordici e i diciotto anni.
Mentre i primi sono considerati assolutamente incapaci di intendere e di volere, i secondi sono soggetti a un accertamento della loro imputabilità da parte del giudice. L’imputabilità del minore è quindi subordinata a un criterio cronologico:
- fino a quattordici anni il minore non è mai imputabile, perché nei suoi confronti è prevista una presunzione assoluta d’incapacità, senza cioè prova contraria. L’art. 97 del Codice penale italiano, stabilisce, infatti, che «non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni»;
- fra i quattordici e i diciotto anni il minore è imputabile solo se il giudice ha accertato che al momento del fatto aveva la capacità di intendere e di volere (spiegabile come capacità di comprendere il significato sociale e le conseguenze delle proprie azioni, da un lato, nonché, dall’altro lato, di autodeterminarsi liberamente). L’art. 98 rinuncia, infatti, a qualsiasi presunzione e subordina l’eventuale affermazione della responsabilità penale al concreto accertamento della capacità naturale: «è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni, ma non ancora diciotto, se aveva la capacità di intendere e di volere».
A questo punto è chiaro che il minore che intraprenda qualche attività che comporti una riconducibilità a qualche fattispecie di natura penale, in questo caso soprattutto quelle comprese nel termine cyber crime, si troverebbe sottoposto a procedimento penale presso il Tribunale dei Minorenni della sua giurisdizione.
In questo caso, la giurisprudenza di merito, ha affermato che: “Il dovere di vigilanza dei genitori deve sostanziarsi in una limitazione sia quantitativa sia qualitativa di quell’accesso, al fine di evitare che quel potente mezzo fortemente relazionale e divulgativo possa essere utilizzato in modo non adeguato da parte dei minori (Trib. Teramo, 16 gennaio 2012)”.
Il Tribunale di Parma, con sentenza 5 agosto 2020, ha confermato che il diritto-dovere dei genitori di educare i propri figli comprende anche l’educazione digitale dei minori, specificando nel caso di specie che “i contenuti presenti sui telefoni cellulari dei minori andranno costantemente supervisionati da entrambi i genitori, in modo da evitare la comparsa di materiali non adatti all’età e alla formazione educativa dei minori. La stessa regola vale anche per l’utilizzo eventuale del computer, al quale andranno applicati i necessari dispositivi di filtro”.
Secondo la normativa vigente, per utilizzare i social network (e, più in generale, l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione) occorre aver compiuto i 14 (quattordici) anni (articolo 2-quinquies, decreto legislativo n. 101/2018). Questo non esclude la possibilità di farlo anche tra i tredici e i quattordici anni, ma sempre e solo sotto la supervisione dei genitori (il consenso, in tal caso, deve essere prestato da chi esercita la potestà genitoriale).
In Italia, è stato presentato in Senato un Disegno di Legge (il ddl n. 1136) avente l'esplicito titolo "Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale" per limitare l'accesso ai social network, come i notissimi Instagram, TikTok e YouTube, ai minori di 15 anni.
Resta un dovere non delegabile da parte dei genitori, quello di vigilare e istruire i propri figli sul corretto uso della rete impartendo loro delle semplici regole:
- non diffondere mai informazioni personali, foto e/o video;
- rispettare gli altri (cyberbullismo);
- non accettare mai appuntamenti off line;
- stare molto attenti alla propria privacy e a quella degli altri (Revenge porn);
- navigare sempre tramite programmi sicuri al fine di evitare insidie e siti pericolosi (evitare il deep web molto frequente tra gli adolescenti);
- in caso di dubbio è opportuno chiedere sempre al genitore.
Educare e istruire i minori determina la conoscenza degli argomenti trattati in modo da adattare le informazioni e le regole da impartire, assicurandosi così che siano ben comprese dai fanciulli.
È importante stabilire un limite di tempo attraverso il quale il minore può navigare in internet, sempre impostando delle limitazioni attraverso il parental control, per evitare la nota dipendenza da social e/o da schermo la cui privazione genera reazioni isteriche e di pseudo-astinenza.
Questo problema, purtroppo, non riguarda solo i minori ma anche il genitore tanto da essere motivo di responsabilità endofamiliare: si ricorda che la dipendenza dai social network comporta, altresì, la violazione dei doveri educativi da parte dei genitori e/o chi esercita la potestà genitoriale nei confronti dei figli.
Sembra logico dedurre una vera e propria responsabilità civile e penale dei genitori a proposito degli illeciti che i minori possono compiere utilizzando la tecnologia di cui dispongono già da bambini, senza trascurare il pericolo per lo sviluppo psicofisico dei propri figli dovuto anche a una scarsa educazione e una minore vigilanza da parte di chi ha la potestà genitoriale.
Il dovere di ogni genitore consiste, per questo, nel prevenire eventuali abusi che potrebbero essere subiti dal figlio e nell’evitare che sia lui stesso a cagionare danni ad altri.
La responsabilità dei genitori potrebbe essere di natura civile o penale.
Per quanto riguarda la responsabilità civile, si veda l’art. 2048 del codice civile per cui: “Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.
Si applica la cosiddetta “responsabilità oggettiva” (Cassazione Civile sentenza n. 9556/2009, 3242/2012, 2413/2014 e 3964/2014). La Suprema Corte ha, infatti, specificato che “…deve ritenersi presunta la culpa in educando dei genitori, qualora il fatto illecito commesso dal figlio minore sia di tale gravità da rendere evidente la sua incapacità di percepire il disvalore della propria condotta, confermando il principio per cui i genitori di un figlio minorenne con essi convivente possono sottrarsi alla responsabilità ex art. 2048 c.c. solo nel caso in cui dimostrino l’assenza di una loro culpa in vigilando e in educando, con la precisazione che, in talune fattispecie, è possibile ritenere in re ipsa la culpa in educando e, pertanto, non è sufficiente un’allegazione generica, bensì è necessario fornire una prova specifica e rigorosa sulla correttezza dell’educazione impartita”.
Vi è poi un altro tema delicatissimo, ossia quello della diffusione, proprio da parte dei genitori, delle immagini di minori sul web, social network e/o allegate tramite chat (es via whatsapp) e/o video. In dottrina si è sviluppato il concetto di consenso digitale anche per i minori, ossia il consenso del minore all’utilizzo dei servizi telematici social network o anche giochi on-line che consentono agli utenti di creare avatar ed entrare in una sorta di Community virtuali, con tutti i rischi del caso.
Già negli anni Settanta la più autorevole dottrina si è interrogata sulla “capacità di discernimento del minore”, ossia sulla sua maturazione a prescindere l’età anagrafica (per tutti, P. Stanzione, Capacità e minore età nella problematica della persona umana, Napoli, 1975).
La Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176, fa riferimento al “l’interesse superiore del fanciullo” per cui gli Stati Parti “si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità̀ legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.” (art. 3 cit. Convenzione ONU), intendendosi come fanciullo, ai sensi della cit. Convenzione, “ogni essere umano avente un’età̀ inferiore a diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità̀ in virtù̀ della legislazione applicabile”.
La Corte di Cassazione (es: Cass. Civ., Sez. I, sent. 23 novembre 2023, n. 32537) ha confermato la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti di una coppia ritenuta inadeguata sotto il profilo educativo e relazionale. Il provvedimento, originato da una situazione di grave disagio del minore — caratterizzata da uso eccessivo del cellulare, rendimento scolastico insufficiente e comportamenti aggressivi — ha comportato l’affidamento del ragazzo ai servizi sociali e il suo collocamento in una casa-famiglia, con divieto assoluto di utilizzo di dispositivi elettronici e contatti con i genitori, da rivalutare in futuro.
La decisione, in linea con le pronunce del Tribunale per i Minorenni e della Corte d’Appello, è stata adottata nell’interesse superiore del minore, anche alla luce di precedenti denunce per violenza domestica e di una persistente conflittualità tra i genitori, che non avevano mai garantito un ambiente educativo adeguato.
La Suprema Corte ha ribadito che l’idoneità genitoriale e il miglior interesse del minore devono essere valutati in modo attuale e prognostico, tenendo conto della necessità di un ambiente armonioso e della possibilità per i genitori di esercitare pienamente la loro funzione parentale, con il supporto delle istituzioni ove necessario.
La pronuncia si inserisce in un contesto giurisprudenziale che riconosce la responsabilità civile e penale dei genitori per l’omessa educazione all’uso consapevole degli strumenti digitali.
La Corte ha già evidenziato in precedenza l’importanza di una vigilanza attiva per prevenire condotte illecite da parte dei minori, come il cyberbullismo, o per proteggerli da rischi connessi all’uso non controllato dei social network.
Ecco, quindi, che la tutela degli interessi dei fanciulli, la loro protezione e le cure necessarie al loro benessere, sono un impegno preciso delle Istituzioni (gli Stati Parte della Convenzione, tra cui rientra, appunto, l’Italia) e una responsabilità legale dei genitori, tutori e chi ne ha la responsabilità ex lege.
Gli autori
Veronica M. Pruinelli svolge la funzione di Avvocato nella giurisdizione italiana e è abilitata altresì al patrocinio avanti la Corte di Cassazione e le altre Giurisdizioni Superiori. L’Avvocato Veronica M. Pruinelli ha maturato una pluriennale esperienza nel settore del Diritto Civile e Commerciale anche a livello internazionale, nonché nel settore dell’Innovazione Etica e dello Sviluppo Sostenibile. Si occupa da anni di sostenere le PMI (Piccole Medie Imprese) con particolare focus al passaggio generazionale e ai processi di internazionalizzazione e le Startup per l’avvio dell’attività e l’affiancamento sin dalle prime fasi strategiche. Si occupa altresì di formazione ed educazione anche nell’ambito di Progetti Internazionali. Da tempo si dedica alla sensibilizzazione sui temi dell’utilizzo etico e consapevole delle nuove tecnologie, e in particolare, dei sistemi di intelligenza artificiale, del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, anche per i bambini, sin dall’infanzia, per una Comunità Educante e inclusiva, che possa contribuire al raggiungimento di un’uguaglianza sostanziale e ad una responsabilità condivisa nell’Era Digitale, in adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale richiesti anche a livello costituzionale. (artt. 2 e 3, comma II della Cost.)
Erik Pietro Sganzerla è Professore Associato di Neurochirurgia dell’Università Milano-Bicocca, Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza. Già Direttore della Clinica Neurochirurgica e della Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia dell'Università̀ Milano-Bicocca e Presidente del Collegio dei Primari dell’Asst-Monza. Laureato in Medicina e Chirurgia e diplomato in anestesia e rianimazione e in neurochirurgia presso l’Università̀ Statale di Milano. Ha al suo attivo pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali su argomenti di neurochirurgia clinica e sperimentale. È autore del libro “Malattia e morte di Giacomo Leopardi - Osservazioni critiche e nuova interpretazione diagnostica con documenti inediti”. Partecipa agli Studi sul rapporto tra Mente e Innovazione in collaborazione con l’Avv. Veronica M. Pruinelli.