I fatti e il provvedimento dell'Antitrust su Italia-programmi.net

Italia-programmi.net è un caso che fa ancora discutere: chi riceve la lettera deve pagare oppure no? Facciamo chiarezza.

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a cura di Tom's Hardware

I fatti

Come detto, abbiamo già esposto i fatti in un altro articolo; in breve, il sito italia-programmi.net consente di scaricare programmi normalmente gratuiti mediante registrazione e, secondo Estesa LTD, concludendo un contratto che prevede un canone biennale

Di ciò però i consumatori si avvedevano solo una volta decorso il tempo necessario per esercitare il diritto di recesso. Solo successivamente alle numerose proteste degli utenti e all'avvio della procedura dell'Antitrust, sul sito è stato indicato chiaramente che il servizio è a pagamento. Per ulteriori dettagli potete fare riferimento all'articolo citato o alla stessa decisione dell'AGCM.

Il provvedimento dell'Antitrust su Italia-programmi.net

Il provvedimento dell'Antitrust (che cita un famoso precedente dalle analoghe caratteristiche, ossia Easy Download) è lungo e articolato, ed è opportuno soffermarsi sui suoi punti principali.

In sostanza, l'AGCM ha analizzato le seguenti pratiche commerciali da parte di Estesa LTD:

  • utilizzo di meccanismi per spingere i consumatori a ritenere che il servizio fosse gratuito (pratica commerciale scorretta perché ingannevole);
  • rifiuto all'esercizio del diritto di recesso da parte dei consumatori che lo chiedevano (pratica commerciale scorretta perché aggressiva);
  • solleciti di pagamento inviati mediante comunicazioni a mezzo email e posta cartacea (inviate a partire da circa due settimane dopo l'avvenuta registrazione, ossia decorso il termine per l'esercizio del diritto di recesso) (pratica commerciale scorretta perché aggressiva).
  • È interessante notare che nel 2011 il sito è stato pubblicizzato mediante Google AdWords in due periodi: dal 28 maggio al 21 giugno e dal 10 al 25 agosto. Sono stati usati due account intestati a una società austriaca; gli account erano stati sospesi a giugno, ma ad agosto la riattivazione di uno dei due è stata imputata da Google a un errore di un proprio dipendente.

    Segnaliamo poi che Estesa LTD non ha partecipato al procedimento, e che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) - su richiesta dell'Antitrust - ha fornito il proprio parere, ritenendo scorretta la pratica commerciale di Estesa LTD ai sensi degli artt. 20, 22, 24 e 25 del Codice del consumo.

    L'Antitrust, a sua volta, ha ritenuto che:

  • i consumatori "che, avendo ricercato in rete software da scaricare gratis, hanno avuto accesso alla pagina www.italia-programmi.net e senza venire adeguatamente informati della natura onerosa del servizio offerto hanno inserito i propri dati nella pagina di registrazione", sono stati ingannati, proprio perché non correttamente ed adeguatamente informati (oltretutto, tale caratteristica del servizio non veniva esplicitata chiaramente né all'atto della registrazione né con la successiva email di conferma);
  • Estesa LTD ha posto in essere una pratica commerciale aggressiva, poiché "ha, da un lato, impedito a numerosi consumatori che ne avevano fatto richiesta e che si erano attivati nei dieci giorni lavorativi dalla registrazione, di recedere dal contratto ed, inoltre, ha inviato numerosi, ravvicinati e minacciosi solleciti di pagamento di somme via via crescenti con i quali si paventava, tra l'altro, l'esercizio di azioni legali per il recupero del credito, se del caso assistite da denunce penali per falso, in mancanza di pagamento spontaneo. Estesa ha paventato l'esistenza e il possesso di elementi di prova, a sua disposizione, riguardo alla legittimità? della pretesa creditoria e, di conseguenza, ha prefigurato ingenti oneri economici a carico di consumatori, ignari perfino di aver concluso un contratto".
  • Sulla base di ciò, ha condannato Estesa LTD:

  • alla pubblicazione di un estratto della delibera sul sito www.italia-programmi.net;
  • al pagamento delle sanzioni amministrative per la pratica commerciale ingannevole e per quelle aggressive poste in essere, nella misura di euro 500.000,00 cadauna, per un totale di ben 1,5 milioni di euro.
  • Per scrupolo, si segnala che avverso il provvedimento dell'Antitrust, può essere presentato ricorso al TAR del Lazio entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento medesimo.