Negozi e-commerce costretti da ottobre a comunicare alle Entrate dettagli su fornitori e vendite

Vendita di beni online. Pronte le regole per l’invio dei dati all’Agenzia. Entro il 31 ottobre le prime comunicazioni.

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a cura di Dario D'Elia

I gestori di siti e-commerce e piattaforme online per la le vendite a distanza, online, di beni importati o di beni già all’interno dell’Unione europea a breve saranno tenuti a trasmettere all'Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione con i dati dei fornitori dei beni che abbiano effettuato almeno una vendita nel trimestre di riferimento.

Il primo invio – che poi avrà cadenza trimestrale – dovrà essere effettuato entro il 31 ottobre 2019. Nello specifico dovranno essere forniti i seguenti dati: la denominazione o i dati anagrafici completi, incluso l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, e l’indirizzo mail; il numero totale delle unità vendute in Italia; a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro.

Verrà impiegato il servizio Entratel/Fisconline, gestito dall’Agenzia delle Entrate. "In particolare, per l’invio devono essere utilizzati gli specifici prodotti software di controllo che saranno resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia", puntualizza l'Agenzia. "Per la trasmissione dei dati i soggetti interessati potranno comunque avvalersi degli intermediari. I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, si identificheranno direttamente ovvero tramite un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato".

Nel caso di mancato invio o di dati incompleti, il soggetto sarà considerato debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha inviato in modo incompleto, i dati relativi ai fornitori dei beni venduti.

"Ad ogni modo, questi effetti possono essere evitati se, nel caso di mancata trasmissione dei dati, il soggetto interessato dimostri che l’imposta è stata comunque assolta dal fornitore, e se, riguardo l’invio di dati incompleti, il medesimo soggetto documenti di aver adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale", spiega l'Agenzia.

La mole di informazioni raccolte nel settore e-commerce consentirà all’Anagrafe Tributaria di controllare e monitorare il volume d’affari delle vendite a distanza, di beni importati o già presenti all’interno dell’Unione europea, effettuate mediante interfacce elettroniche, ovvero, portali o piattaforme digitali.

"Il trattamento dei dati acquisiti sarà riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono tracciate", conclude la nota ufficiale dell'Agenzia delle Entrate. "La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dal canale d’invio del sistema informativo dell’anagrafe tributaria, grazie all’adozione delle misure relative al controllo degli accessi al sistema e la cifratura del canale trasmissivo e dei dati. Si ricorda infine, che le informazioni saranno conservate fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello dell’invio della comunicazione".