Secondary ticketing nella bufera: l'AGCOM contesta violazioni e consiglia i siti di vendita autorizzati

L'AGCOM contesta violazioni ai principali siti di secondary ticketing e consigli ai consumatori di acquistare biglietti solo sui siti ufficiali.

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a cura di Dario D'Elia

Non comprate i biglietti dei concerti sui siti di secondary ticketing, suggerisce di fatto il Garante delle Comunicazioni. Ieri è esplosa definitivamente la questione: l'AGCOM "ha contestato ai principali siti di secondary ticketing la violazione della legge 11 dicembre 2016, art.1, comma 545". E cosa dice la norma? Semplicemente che "al fine di contrastare l'elusione e l'evasione fiscale e garantire l'ordine pubblico", la vendita o il ricollocamento dei biglietti può essere fatta solo dai titolari. In pratica solo le piattaforme ufficiali possono venderli. "Non  è  comunque sanzionata la vendita o qualsiasi  altra  forma  di  collocamento  di titoli di accesso  ad  attività  di  spettacolo  effettuata  da  una persona  fisica  in  modo  occasionale, purché senza finalità commerciali", così si conclude il comma.

L'emissione irregolare è punita, salvo il fatto non costituisca reato, con multe comprese tra 5mila e 180mila euro; inoltre nel caso di operatività online può essere richiesta la rimozione dei contenuti e nei casi più gravi l'oscuramento dei siti.

L'AGCOM accusa le principali piattaforme di "per aver messo in vendita, su web e social network, biglietti per concerti e eventi senza essere titolari dei sistemi per la loro emissione e a prezzi fortemente maggiorati rispetto a quelli ufficiali".

Sebbene recentemente siano stati introdotti i biglietti nominali, proprio per contrastare il fenomeno, le società di vendita autorizzate, associazioni di artisti e organizzatori di eventi hanno rilevato online le medesime dinamiche di sempre e segnalato alle autorità il problema. A quel punto AGCOM, Guardia di Finanza e Polizia Postale hanno avviato le indagini.

Il problema, come sottolinearono le associazioni di categoria e dei consumatori, ai tempi dell'approvazione della norma è che è troppo debole. Nasce per scongiurare i bot ma lascia ampi spazi di manovra ai furbetti. Legittimo che un acquirente poiché impossibilitato possa trasferire ad altri il proprio biglietto, ma questo non può diventare un escamotage per chi ci lucra.

"AGCOM rinnova comunque ai consumatori l’invito a prestare la massima attenzione alle condizioni e ai prezzi di vendita dei biglietti offerti dai siti di secondary ticketing, invitandoli ad acquistare i tagliandi esclusivamente sui siti di vendita autorizzati", conclude l'AGCOM.