Comunicazioni elettroniche, telefonate anonime e altri casi

Scopriamo come possiamo intervenire contro gli operatori inadempienti.

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a cura di Tom's Hardware

Comunicazioni elettroniche e telefonate anonime

È bene precisare che la nuova disciplina si applica esclusivamente al trattamento dei dati personali contenuti in elenchi di abbonati mediante l'uso del telefono e con l'ausilio di un operatore ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o di ricerche di mercato o di comunicazione promozionale.

Pertanto, il Registro non avrà alcun impatto sulle comunicazioni elettroniche effettuate, per finalità di marketing, mediante strumenti automatizzati quali, ad esempio, posta elettronica, telefax, MMS o SMS, nonché le chiamate automatizzate senza operatore. Tali comunicazioni richiedono il consenso espresso dell'interessato.

È interessante notare, poi, il divieto di effettuare telefonate anonime, per cui gli operatori non potranno (almeno si spera) utilizzare numeri riservati ed evitare, così, di poter essere identificati.

Vietate le telefonate anonime

Altri casi

Con l'entrata in funzione del Registro viene meno anche la possibilità di utilizzare le numerazioni telefoniche contenute in banche dati comunque formate (comprese quelle costituite utilizzando i dati estratti dagli elenchi telefonici prima del 1° agosto 2005), senza aver prima acquisito un consenso specifico.

Per quanto riguarda le numerazioni presenti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (ad esempio, albi professionali) esse potranno essere utilizzate solo se le telefonate promozionali risultino direttamente funzionali all'attività svolta dall'interessato (sempre che questi non si sia opposto) o se il telemarketing sia previsto dalla normativa di riferimento.