Introduzione
Come abbiamo anticipato la scorsa settimana, il Registro pubblico delle opposizioni è finalmente operativo e gli abbonati che non desiderano ricevere telefonate pubblicitarie devono iscriversi a tale Registro. In questo articolo esamineremo brevemente alcune casistiche, le sanzioni previste in caso di violazione dei loro diritti (e cosa fare in tali casi), il tutto alla luce delle regole stabilite, di recente, dal Garante per la protezione dei dati personali (noto anche come Garante privacy).
Le regole del Garante privacy
Con provvedimento del 19 gennaio 2011, il Garante privacy ha emanato le "Prescrizioni per il trattamento di dati personali per finalità di marketing, mediante l'impiego del telefono con operatore, a seguito dell'istituzione del registro pubblico delle opposizioni".
Come si è detto, le società che operano nel settore del telemarketing non potranno più contattare i numeri degli abbonati che si sono iscritti nel Registro.
Gli iscritti al registro non potranno essere più contattati dagli operatori di telemarketing
Inoltre, se un abbonato ha chiesto a una determinata azienda di non essere più disturbato, quell'azienda dovrà rispettare la sua volontà anche se il medesimo abbonato non si è iscritto al Registro.
Se, invece, un abbonato aveva già prestato il consenso a ricevere telefonate promozionali, potrà contattarlo, anche se questi è iscritto nel Registro. Tale consenso, che dovrà essere documentabile per iscritto al Garante, potrà comunque essere ritirato in qualunque momento.