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La garanzia legale e il difetto di conformità

La garanzia offerta dai produttori non è sempre di due anni. Cerchiamo di capire meglio la normativa europea.

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a cura di Tom's Hardware

Pubblicato il 16/11/2009 alle 14:39 - Aggiornato il 22/05/2015 alle 17:08
  • Garanzia commerciale, chi ha detto che è di due anni?
  • La garanzia convenzionale o commerciale
  • La garanzia legale e il difetto di conformità
  • La prova del difetto di conformità
  • I rimedi
  • Conclusioni

La garanzia legale e il difetto di conformità

Premesso che quando viene venduto un bene trova applicazione anche la disciplina del codice civile in tema di contratto di vendita, assume una fondamentale importanza, per i nostri scopi, la "celebre" garanzia biennale (spesso confusa con quella commerciale). Tale garanzia è quella oggi prevista dal Codice del consumo, che opera se il bene acquistato presenta un difetto di conformità.

Il difetto di conformità sussiste quando il bene non è conforme a quanto pattuito nel contratto di vendita. Tale difetto, però, deve sussistere "ab origine": dunque, anche se il guasto si verifica successivamente, la causa del guasto non deve essere sopravvenuta. Come vedremo, provare che il difetto sia "insito" nel bene può essere però un compito molto arduo.

Il Codice del consumo prevede determinate presunzioni di conformità, per cui non vi è difetto di conformità:

  • se il bene è idoneo all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
  • se il bene è conforme alla descrizione fatta dal venditore e possiede le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
  • se il bene presenta la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;
  • se il bene è altresì idoneo all'uso particolare voluto dal consumatore, da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto, e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti:
  • se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto e non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.

Bisogna precisare che il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche summenzionate, quando, in via anche alternativa, dimostra che:

  • non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;
  • la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
  • la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione.

Per concludere sul punto, il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

Quando il bene presenta un difetto di conformità, il venditore (e non il produttore) è responsabile entro due anni dalla consegna del bene stesso. Se il bene venduto è usato, la durata della garanzia può essere limitata ad un solo anno.

Per usufruire della garanzia, il consumatore deve - a pena di decadenza - denunciare tale difetto entro due mesi dalla scoperta, a meno che il venditore abbia riconosciuto l'esistenza del difetto o lo abbia occultato.

Tradotto in pratica, il consumatore non può rivolgersi direttamente al produttore; deve fare unicamente riferimento al venditore del bene, che a sua volta potrà poi rifarsi sul produttore. Chiaramente il consumatore potrebbe trovarsi sfornito di tutela qualora il venditore dovesse cessare la propria attività.

L'applicazione pratica della normativa ha inoltre mostrato che potrebbe volerci una certa cautela quando si vuole far valere tale garanzia. Il Giudice di pace di Bari, ad esempio, ha affermato che la denuncia verbale al consumatore non basta, ma bisognerebbe effettuare una denuncia scritta, precisa e puntuale nella descrizione dei vizi (Giudice di pace Bari, 08 marzo 2006 e 16 maggio 2005).

E il software? Secondo la giurisprudenza, anch'esso è sottoposto alla disciplina a tutela del consumatore, con tutto ciò che ne consegue, inclusa la denuncia dei vizi entro due mesi dalla scoperta (Trib. Monza Sez. IV, 01/03/2005) e, aggiungo, anche l'inversione dell'onere della prova nei primi sei mesi.

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