Consumatori e 3 Italia, le penali della discordia

Il Movimento consumatori presenta un esposto contro 3 Italia accusandola di richiedere penali illegittime per il passaggio ad altri operatori. L'azienda si difende.

Avatar di Manolo De Agostini

a cura di Manolo De Agostini

Il Movimento consumatori (MC) ha presentato al Tribunale di Milano un esposto contro 3 Italia in seguito alle richieste di penali di 300/350 euro per il passaggio a nuovi operatori. Secondo le norme contenute nella "Bersani bis", il consumatore "dovrebbe avere la libertà totale nella scelta dell'operatore telefonico, attraverso la possibilità di recedere da qualsiasi piano tariffario senza l'obbligo di pagare penali", ricorda il Movimento Consumatori.

La richiesta depositata al Tribunale di Milano è quella di "inibire l'illegittimo comportamento da 3 Italia" e far sì che "restituisca le penali già incassate". L'udienza è fissata per il 25 ottobre 2007.

"Era necessario andare in causa contro H3G - afferma Alessandro Mostaccio, responsabile nazionale del settore telefonia del MC – a tutt'oggi nonostante la nostra diffida di giugno scorso i contratti di questa azienda ancora contengono delle clausole in contrasto con la legge Bersani, come quella che prevede il pagamento di penali in caso di recesso".

La risposta di 3 Italia non si è fatta attendere: "In ottemperanza al decreto Bersani, ai clienti di 3 che recedono anticipatamente dal contratto non viene applicata alcuna penale. In linea con quanto espressamente riportato all'articolo 1 comma 3 della legge 2 aprile 2007 n.40, è previsto unicamente l’addebito al cliente dei costi sostenuti e comprovati dall'operatore.

Occorre distinguere lo scenario disciplinato dalla legge Bersani, che stabilisce la legittimità di addebiti che sono riconducibili ai costi sostenuti dall'operatore e lo scenario descritto dall'art. 70 comma 4 del codice delle comunicazioni, che fissa il divieto di addebitare "penali" in caso di recesso conseguente a modifica contrattuale.

In ottemperanza al disposto dell'art. 1 comma 3 della legge Bersani, 3 si limita ad addebitare le somme, peraltro contrattualmente previste e note al cliente sin dal momento della sottoscrizione del contratto, riconducibili alle spese sostenute dall'operatore per l'offerta e in relazione ai terminali consegnati al cliente in comodato d'uso. Sul punto giova chiarire che la legge Bersani nulla dispone in merito alla modalità di acquisizione dei terminali ed ai costi ad essa collegati sostenuti dagli operatori.

Nel secondo caso la norma impone che non vi siano addebiti ai clienti che siano riconducibili a penali. 3 non prevede mai simili addebiti ma, come sopra riportato, le uniche somme che vengono addebitate al cliente sono dirette ad un ristoro, peraltro parziale, dei costi sostenuti dall'operatore.

Della congruità e legittimità di tali costi è stata fornita evidenza all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni".