Diritto di critica del consumatore e diritto all'oblio del rivenditore

Truffe e raggiri: usare Internet per chiedere aiuto senza passare dalla parte del torto.

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a cura di Tom's Hardware

Diritto di critica del consumatore e diritto all'oblio del rivenditore

L'art. 21 della Costituzione sancisce il principio per cui tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Ovviamente, la libertà di manifestazione del pensiero soggiace solo ai noti limiti, imposti dalla tutela della persona umana (parimenti tutelati dalla Costituzione agli articoli 2 e 3), i quali si concretizzano nella tutela del diritto all'immagine, al nome, all'onore, alla reputazione, alla riservatezza, e agli altri diritti fondamentali dell'individuo.

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Il diritto di critica e il diritto all'onore trovano il necessario bilanciamento tra i diritti di rango costituzionale, con la conseguenza che il diritto d'informazione o di critica potrà esercitarsi anche qualora ne derivi una lesione all'eventuale prestigio di un negozio online, a condizione che si tratti di un argomento di pubblico interesse (c.d. pertinenza), che siano rispettati i limiti dell'obiettività e della correttezza della forma espressiva (c.d. continenza) e che l'informazione sia sostanzialmente vera e circoscritta.

Tali requisiti discendono da un'impostazione giornalistica della pubblicazione delle notizie, ma appartengono anche a coloro che con il loro scritto fanno informazione (Cass. pen., Sez. V, 1º luglio 2008, n. 31392, in Dir. inf., 2008, 808, "solo l'esistenza di tali presupposti, infatti, attribuisce efficacia scriminante ai diritti di cronaca e critica da chiunque e con qualsiasi mezzo esercitati" e Cass. pen., Sez. V, 1º luglio 2008, n. 31392).

In ottemperanza a tali principi è importante che non venga riportata un'informazione lesiva del commercio altrui sulla base del "sentito dire".

Su Internet può risultare difficile essere dimenticati - Clicca per ingrandire

La "memoria della rete" non aiuta il rivenditore online che potrebbe trovarsi a "pagare" per alcuni obsoleti commenti negativi ben indicizzati rispetto a numerosi commenti positivi su forum poco conosciuti. In questo senso è comprensibile il "diritto all'oblio" invocato da alcuni negozianti che vorrebbero poter superare, senza lasciare tracce, difetti di gioventù legati a inadempimenti contrattuali.

Vi è inoltre da tenere in considerazione che vi sono tecniche di marketing illegali e molto subdole, consistenti nel criticare la concorrenza per mezzo di commenti negativi che integrano veri e propri atteggiamenti di concorrenza sleale.