La diffamazione online come fattispecie complessa

Truffe e raggiri: usare Internet per chiedere aiuto senza passare dalla parte del torto.

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a cura di Tom's Hardware

La diffamazione online come fattispecie complessa

E' bene ripetere che vi sono degli elementi ben individuati dalla dottrina perché uno scritto possa realizzare le fattispecie di diffamazione. Come detto non basta una querela perché avvenga la condanna, potendo anche essere mossa in modo intimidatorio e infondato.

Allo stesso modo, non è neppure possibile aver paura di esercitare il proprio dissenso con la critica, che è lecita anche se pungente e spietata se effettuata nei modi consentiti dall'ordinamento.

La fattispecie è complessa perché comprensiva di una serie di elementi da analizzare sul caso specifico, in quel determinato contesto e periodo storico.

Non basta una querela perchè avvenga la condanna

In alcuni casi la Cassazione ha ritenuto che non vi fossero gli estremi della diffamazione anche in casi limite di critica "di parte" prendendo atto che il giudizio di un articolo, che per definizione sostanzia la critica, non può essere rigorosamente obiettivo ed imparziale, in quanto "è ineludibile espressione del retroterra culturale e formativo di chi lo formula e - nel caso della critica politica - anche delle sue opzioni ideologiche" (sentenza n. 6419 del 16 novembre 2004).

Infatti l'art. 595 del codice penale va applicato considerando "scriminanti" abbastanza chiare per determinate situazioni che variano secondo l'argomento trattato, come ad esempio provocazioni subite, critiche di natura politica o compiute verso i personaggi pubblici, che in quanto persone notorie, sono fortemente meno tutelate da tale articolo (anche se spesso sono coloro che inspiegabilmente e più di tutti invocano la tutela giudiziale).

In generale, possiamo essere certi di rimanere al di fuori dell'ambito della diffamazione, anche qualora da una critica ne derivi una lesione all'eventuale prestigio altrui, a condizione che si tratti di un argomento di pubblico interesse (c.d. pertinenza), che siano rispettati i limiti dell'obiettività e della correttezza della forma espressiva (c.d. continenza) e che l'informazione sia vera e circoscritta al caso concreto, utilizzando sempre il buon senso nel raccontare il fatto.

Il problema degli utenti è la leggerezza con cui talvolta portano critiche poco costruttive, come spesso paragonare negozianti a "truffatori" semplicemente perché più cari di altri.

Bisogna prestare attenzione a chiamare un negoziante "truffatore" - Clicca per ingrandire

Se quindi, in alcuni casi si è stati vittime della "censura" preventiva dell'amministratore su determinati frasi sconvenienti, prima di ogni giusta lamentela è bene essere certi di aver letto e compreso le condizioni di servizio offerto dal forum su cui si scrive e il significato letterale degli aggettivi riportati (nel caso appena riportato il "truffatore" è colui che esegue la truffa con artifizi e raggiri previsti dall'art. 640 c.p. e non chi propone al pubblico in un libero mercato prezzi al di sopra della concorrenza). Infatti la diffamazione a mezzo internet potrebbe comportare anche una serie di aggravanti proprio perché rivolta a un numero indeterminato di persone e per questo (a prescindere dalla natura editoriale del giornale/blog/forum ove risiede), gravosa in termini economici.

Se i consumatori facessero valere i propri diritti con gli strumenti di cui abbiamo parlato relativamente alla "messa in mora" e "diffida ad adempiere"  muovendo critiche anche severe sui disservizi subiti ma senza riportare frasi ingiuriose, otterrebbero molto di più senza passare dalla parte del torto.

Per coloro che volessero approfondire l'argomento, una versione più lunga e con un maggior numero di riferimenti normativi e giurisprudenziali è consultabile qui sulla rivista telematica dirittodellinformatica.it.

Il Dott. Giuseppe Croari è consulente e fondatore Studio Legale Associato Fioriglio-Croari. Ha svolto attività accademica e attualmente si occupa del settore stragiudiziale connesso alle problematiche di diritto dell'informatica e delle nuove tecnologie.