Il diritto all'onore e alla reputazione del rivenditore

Truffe e raggiri: usare Internet per chiedere aiuto senza passare dalla parte del torto.

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a cura di Tom's Hardware

Il diritto all'onore e alla reputazione del rivenditore

Abbiamo visto quando scrivere diventa reato, individuando gli elementi essenziali dell'art. 595 del codice penale a cui rimandiamo per i requisiti di carattere formale già oggetto di approfondimento.

L'interesse tutelato dal reato di diffamazione è la reputazione intesa come quell'opinione che l'individuo gode in seno alla società per carattere, ingegno, abilità professionale ed attributi personali.

In questo senso, la reputazione non s'identifica con la considerazione che ciascuno ha di sè (per il semplice amor proprio), ma con il senso della dignità, in conformità all'opinione del gruppo sociale.

Un venditore non può essere umiliato o denigrato per ciò che offre al pubblico

In parole semplici, se un venditore non è un buon venditore a causa di consegne non puntuali, prezzi sopra la media, prodotti non conformi alle descrizioni, sarà considerato poco competitivo ma non potrà certamente essere umiliato e denigrato per ciò che offre al pubblico. Allo stesso modo, critiche di altra natura connesse a "recensioni" sui prodotti e servizi sono considerate perfettamente lecite se esposte nei limiti della "buona educazione". E' normale, infatti, per un rivenditore che offra la propria merce al pubblico, esporsi alle regole del mercato e quindi alle critiche e recensioni degli utenti sulla sua attività anche se tali commenti non sono positivi.

La Corte di Cassazione ha ormai affermato che non costituiscono offese alla reputazione le critiche, le sconvenienze, l'infrazione della suscettibilità o la gelosa riservatezza (Sez. 5 set. 3247 del 1995 rv. 201045). Vediamo quindi come bilanciare il diritto di critica del consumatore con la reputazione del rivenditore.