Prima di rivolgersi al Garante: l'istanza al titolare o al responsabile del trattamento
I diritti elencati precedentemente possono essere esercitati senza formalità , mediante richiesta rivolta al titolare o al responsabile (se designato) anche mediante un incaricato del trattamento. L'interessato deve ricevere riscontro senza ritardo (fatte salve alcune eccezioni previste dall'art. 8 del Codice, cui si rinvia), e comunque entro 15 giorni dal ricevimento. Tale termine può essere esteso sino a 30 giorni (dandone comunque comunicazione all'interessato entro 15 giorni dal ricevimento).
Prima di rivolgersi al Garante della privacy si possono esercitare i propri diritti direttamente con la parte interessata
Il Garante della privacy ha predisposto un modello (scaricabile direttamente dal suo sito in formato pdf) da scaricare e compilare, in modo da facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato.
In mancanza di riscontro o qualora il riscontro non sia soddisfacente, l'interessato può esperire un'azione giudiziaria oppure rivolgersi al Garante della privacy: oggi ci occupiamo del secondo caso, tenendo presente che il Garante non può disporre il risarcimento del danno in favore della parte vittoriosa e che vige il principio per cui, una volta che si è agito dinanzi al Garante, non è più possibile rivolgere al Tribunale per la medesima fattispecie.