Il ricorso
Il ricorso al Garante è un atto formale, che deve essere presentato rispettando particolari formalità e unicamente per far valere i diritti di cui all'articolo 7 del Codice.
Può essere presentato nei seguenti casi:
- in caso di tardiva o non soddisfacente risposta del titolare o del responsabile (se designato). Come si è detto, all'istanza è necessario dare riscontro entro 15 o 30 giorni, a seconda dei casi;
- se il decorso dei termini relativi al riscontro dell'istanza esporrebbe l'interessato ad un pregiudizio imminente ed irreparabile.
Il ricorso non è gratuito: anche in questo caso bisogna pagare 150 euro a titolo di diritti di segreteria (è necessario allegare al ricorso la ricevuta del versamento).
Quando i risultati ottenuti non sono soddisfacenti si può presentare un ricorso
Il ricorso deve contenere:
- gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale procuratore speciale, del titolare e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7;
- la data dell'istanza presentata al titolare (o al responsabile), oppure del pregiudizio imminente ed irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima;
- gli elementi posti a fondamento della domanda;
- il provvedimento richiesto al Garante;
- il domicilio eletto ai fini del procedimento.
Inoltre, su richiesta di una o entrambe le parti, il Garante può disporre la condanna alle spese nei confronti della parte soccombente. Inoltre, il Garante può compensare le spese, anche parzialmente, se ricorrono giusti motivi.
È bene sapere che l'ammontare delle spese è, per legge, forfettario e varia da un minimo di 500 euro ad un massimo di 1.000 euro (in base alla complessità del procedimento).
Tutti hanno diritto a un po' di privacy...
ll Garante, se ritiene fondato il ricorso, può ordinare la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Vige il principio del silenzio-diniego: la mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
Contro il provvedimento (espresso o tacito) del Garante è possibile proporre ricorso dinanzi al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento.
Il Garante si è più volte pronunciato su ricorsi relativi a fattispecie inerenti la tecnologia (ad esempio, in tema di email aziendale e privacy del dipendente).