Seggiolini per auto: cosa sono, normativa e dove installarli

Ecco tutto quello che c'è da sapere sui seggiolini per auto, su cosa prevede la normativa in merito e su dove installarli

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a cura di Davide Raia

I seggiolini per auto sono un accessorio con cui tutte le famiglie con bambini piccoli devono fare i conti. I modelli sono diversi e anche l’età, oltre che il peso, del bambino condiziona la scelta del seggiolino per auto da installare sul proprio veicolo. Gli aspetti da considerare e le cose da sapere su quest’accessorio sono numerose e non sempre non sempre i neo-genitori o qualsiasi altro automobilista che deve trasportare un bambino in auto conosce nel dettaglio la normativa e le caratteristiche dei seggiolini.

È importante, quindi, sapere cosa dice la Legge e, in particolare, il Codice della Strada in merito all’uso dei seggiolini per auto, andando a considerare sia le caratteristiche dell’accessorio che elementi chiave come il punto in cui installarli. Il rispetto della normativa sui seggiolini auto per bambini è fondamentale: le sanzioni per l’utilizzo di modelli non a norma o per il mancato o errato utilizzo possono essere significative. C’è poi, naturalmente, la questione sicurezza in quanto i seggiolini per auto servono per garantire la massima protezione per il bambino.

Vediamo, quindi, tutto quello che c’è da sapere sui seggiolini per auto a partire da cosa sono e da cosa dice la normativa in merito al loro utilizzo e alla loro installazione su di un veicolo.

Cosa sono i seggiolini per auto e perché sono importanti

La sicurezza è uno degli aspetti centrali da considerare quando si utilizza l’auto. Per ridurre al massimo i rischi per i più piccoli durante i viaggi in auto è necessario, quindi, munirsi di seggiolini per auto, progettati e opportunamente omologati per garantire una seduta confortevole e sicura ai bambini che, per età e altezza, non hanno la possibilità di viaggiare in sicurezza occupando un sedile “per grandi”.

Munirsi di seggiolini per auto è obbligatorio e la normativa definisce regole ben precise in merito. Non sempre, però, queste regole sono note e applicate con attenzione dagli automobilisti. È necessario conoscere, nel dettaglio, tutta la normativa a riguarda in modo da scegliere il seggiolino giusto da utilizzare in base al bambino da trasportare in auto.

I seggiolini per auto hanno una forma “standard” che ricalca quella di un sedile di un’auto ma con le dovute accortezze pensate per garantire la massima sicurezza per il bambino. Per i più piccoli (fino a 12 mesi) c’è anche la versione detta navicella, ideale come primo mezzo di trasporto. Per i più grandi (a partire da 22 chilogrammi) è possibile ricorrere alla cosiddetta alzata, un supporto che sostituisce il seggiolino e che consente al bambino di sedersi correttamente e in sicurezza in auto.

Cosa dice la Legge sui seggiolini per auto

A chiarire l’obbligo di utilizzo di seggiolini per auto è il Codice della Strada e, in particolare l’Articolo 172 “Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta”. Secondo quest’articolo: “I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie”

La normativa sui seggiolini per auto prevede vari elementi da considerare. In primo luogo, i bambini di età inferiore ai 12 anni di età e ai 150 centimetri di altezza devono viaggiare su di un seggiolino omologato alla loro età/altezza. Per i bambini che superano i 150 centimetri, invece, c’è la possibilità di viaggiare in auto senza utilizzare un seggiolino, andando ad occupare anche il sedile anteriore del veicolo. È obbligatorio utilizzare seggiolini omologati e con caratteristiche specifiche per il bambino che dovrà essere trasportato sul veicolo.

Il mancato utilizzo di seggiolini per auto per il trasporto di bambini comporta una sanzione amministrativa di importo compreso tra 83 euro e 333 euro. Da notare che per il conducente è prevista anche una decurtazione di 5 punti dalla patente. Per meno attenti, inoltre, le sanzioni si fanno ancora più severe. In caso di recidiva nell’arco di un biennio, infatti, è prevista la sospensione della patente da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 2 mesi.

Anche la modifica o l’alterazione di un seggiolino omologato comporta una sanzione. In questo caso l’ammenda prevista è compresa tra 41 euro e 167 euro. Attenzione, inoltre, a verificare la corretta omologazione dei seggiolini. Anche l’utilizzo di modelli non omologati può essere sanzionato. Per chi commercializza seggiolini non omologati, inoltre, è prevista un’ulteriore sanzione (fino a 3.464 euro).

Quando un bambino può viaggiare in auto senza dover utilizzare il seggiolino?

Come chiarito dal Codice della Strada è l’altezza il parametro di riferimento da considerare per quanto riguarda l’utilizzo del seggiolino in auto. Al di sotto di 1,5 metri di altezza, infatti, ci sarà l’obbligo di utilizzo di un dispositivo di supporto omologato sulla base delle esigenze del bambino. Tale limite vale anche superati i 12 anni. Allo stesso modo, un bambino con età inferiore ai 12 anni ma con un’altezza superiore potrà viaggiare senza il seggiolino.

Dove installare il seggiolino per auto

Ci sono varie opzioni per installare i seggiolini per auto rispettando la normativa vigente. La scelta più sicura è rappresentata dal sedile posteriore centrale. Si tratta dell’opzione migliore per via del fatto che questo sedile è il più distante dai possibili punti di impatto e garantisce, quindi, la massima sicurezza. Per le auto più compatte, però, questa soluzione può non essere disponibile o non avere i requisiti giusti, con gli adeguati agganci ISOFIX per seggiolini auto.

In questi casi, l’alternativa migliore per installare i seggiolini per auto è rappresentata dal sedile posteriore lato passeggero. Si tratta di una scelta sensata anche per via della maggiore semplicità con cui è possibile posizionare il bambino. Il lato in questione, infatti, permette di effettuare le operazioni di salita e discesa lato marciapiede e, quindi, in maggiore sicurezza.

Come terza opzione è possibile puntare sul sedile posteriore lato guidatore, meno sicuro rispetto a quello lato passeggero. Solo come ultima opzione, infine, è possibile ripiegare sul sedile anteriore lato passeggero che richiederà, però, il rispetto di alcuni vincoli normativi.

In questo caso, se il seggiolino va installato nel senso contrario a quello di marcia, come previsto dalle regole vigenti, è necessario disattivare l’airbag frontale. Se, invece, il seggiolino segue il senso di marcia sarà necessario spostare la seduta allontanandola il più possibile dalla plancia e dall’airbag che potrà restare attivato.

Quando si viaggi con più bambini di età diversa è opportuno posizionare il più piccolo nel posto più sicuro e, quindi, sul sedile centrale posteriore. Il bambino più grande, invece, potrà viaggiare nel successivo posto più sicuro disponibile.

Seggiolini per auto: cosa c’è da sapere sull’omologazione

I sistemi di “ritenuta” sono obbligatori, come prescritto dal Codice della Strada. Per poter identificare i seggiolini per auto da utilizzare, rispettando le regole vigenti, è, quindi, necessario verificarne la corretta omologazione. La normativa sulla questione prevede due diverse omologazioni: la UNECE R44/04 e la UNECE R129 (i-Size).  

La UNECE R44/04 si basa sul peso del bambino e divide le tipologie di seggiolini in 5 diversi gruppi:

  • Gruppo 0 per bambini con peso inferiore ai 10 chilogrammi
  • Gruppo 0+ per bambini con peso inferiore ai 13 chilogrammi
  • Gruppo 1 per bambini con peso compreso tra 9 e 18 chilogrammi
  • Gruppo 2 per bambini con peso compreso tra 15 e 25 chilogrammi
  • Gruppo 3 per bambini con peso compreso tra 22 e 36 chilogrammi

Sul mercato è possibile trovare seggiolini per auto che rispettano le specifiche previste da più gruppi di omologazione. Ad esempio, ci sono modelli che coprono sia il gruppo 0+ che il gruppo 1 mentre altri potrebbero coprire i gruppi 1 e 2 o 2 e 3.

In questi casi si parla di classificazione intermedie o plurime per un determinato modello di seggiolino. Ci sono anche i seggiolini trivalenti che rispettano le specifiche dei Gruppi 1, 2 e 3 garantendo un risparmio in fase d’acquisto. Naturalmente, il produttore è obbligato a indicare chiaramente il Gruppo di omologazione del seggiolino in base al sistema UNECE R44/04.

C’è poi l’omologazione UNECE R129 (i-Size). Questa seconda normativa si affianca alla UNECE R44/04, senza sostituirla, andando a prendere in considerazione l’altezza del bambino, un altro parametro molto importante per garantire una seduta comoda e sicura.

I seggiolini omologati possono essere facilmente installati su qualsiasi auto in commercio grazie ai collegamenti ISOFIX (standardizzati su base internazionale). In ogni caso, conviene sempre verificare la compatibilità tra il proprio veicolo e i modelli omologati, soprattutto quando l’auto ha qualche anno sulle spalle.

L’immagine qui di sotto ci mostra un esempio del marchio di omologazione (fonte Aci.it). Un rapido sguardo alla tabella permette di individuare con precisione l’omologazione di un determinato modello, verificandone i limiti previsti per il peso e per l’altezza del bambino da trasportare. In particolare, è la terza riga che consente di individuare con un colpo d’occhio la classe d’appartenenza.

Fino a quanto è obbligatorio il dispositivo antiabbandono in auto?

Per questioni di sicurezza, la normativa vigente prevede l’obbligo di installazione di un dispositivo antiabbandono che può essere integrato nel seggiolino oppure installato come accessorio aggiuntivo. Tale obbligo è valido fino a quando il bambino non avrà compiuto 4 anni di età. Il dispositivo antiabbandono va installato sempre, quando previsto dall’età del bambino, per tutti i veicoli chiusi.