Il nuovo concetto di pratica commerciale sleale o scorretta
Una pratica commerciale consiste in una qualsiasi "azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale, ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un bene o servizio ai consumatori" (art. 18, lett. d), d.lgs. n. 146/2007).
Sintesi: anche la pubblicità è considerata una pratica commerciale scorretta. |
In generale, una pratica commerciale è scorretta, ovvero illecita e vietata, se è "contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori" (art. 20, comma 2, d.lgs. n. 146/2007).
Sintesi: si considera pratica commerciale scorretta quando è falsa e tale da influenzare pesantemente la scelta di acquisto del consumatore. |
Le pratiche commerciali che influenzano la scelta d'acquisto con falsità sono considerate scorrette
Sono, altresì, scorrette "le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi più ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità , in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere (...)" (art. 20, comma 3, d.lgs. n. 146/2007).
Sintesi: anche la pubblicità è considerata una pratica commerciale scorretta. |
E' scorretta anche la pratica commerciale che, "riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza" (art. 21, comma 3, d.lgs. n. 146/2007), ovvero quella pratica che, "in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, può, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza" (art. 21, comma 4, d.lgs. n. 146/2007).
Sintesi: si considera scorretta anche la pubblicità di particolari prodotti che possono mettere in pericolo i consumatori, quando questa non è accompagnata dalle informazioni sul rischio della sicurezza. |
Le pratiche commerciali scorrette sono, poi, distinte in pratiche ingannevoli e pratiche aggressive.