Il nuovo concetto di pratica commerciale sleale o scorretta

Scopriamo come riconoscere e proteggerci dalla pubblicità ingannevole.

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a cura di Tom's Hardware

Il nuovo concetto di pratica commerciale sleale o scorretta

Una pratica commerciale consiste in una qualsiasi "azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale, ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un bene o servizio ai consumatori" (art. 18, lett. d), d.lgs. n. 146/2007).

Sintesi: anche la pubblicità è considerata una pratica commerciale scorretta.

In generale, una pratica commerciale è scorretta, ovvero illecita e vietata, se è "contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori" (art. 20, comma 2, d.lgs. n. 146/2007).

Sintesi: si considera pratica commerciale scorretta quando è falsa e tale da influenzare pesantemente la scelta di acquisto del consumatore.

Le pratiche commerciali che influenzano la scelta d'acquisto con falsità sono considerate scorrette

Sono, altresì, scorrette "le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi più ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere (...)" (art. 20, comma 3, d.lgs. n. 146/2007).

Sintesi: anche la pubblicità è considerata una pratica commerciale scorretta.

E' scorretta anche la pratica commerciale che, "riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza" (art. 21, comma 3, d.lgs. n. 146/2007), ovvero quella pratica che, "in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, può, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza" (art. 21, comma 4, d.lgs. n. 146/2007).

Sintesi: si considera scorretta anche la pubblicità di particolari prodotti che possono mettere in pericolo i consumatori, quando questa non è accompagnata dalle informazioni sul rischio della sicurezza.

Le pratiche commerciali scorrette sono, poi, distinte in pratiche ingannevoli e pratiche aggressive.