Avv. Giuseppe Croari
Nella società digitale contemporanea, l’identità personale si estende ben oltre la dimensione fisica. Account, contenuti online, archivi cloud e interazioni digitali costituiscono oggi una parte rilevante della nostra esistenza; tuttavia, ciò che accade a questi elementi alla morte dell’interessato è un tema ancora largamente privo di regolamentazione chiara.
Eppure, si tratta di una questione che coinvolge diritti, affetti, memoria e responsabilità.
Le piattaforme fanno qualcosa, le regole mancano
Alcuni operatori digitali hanno introdotto strumenti per gestire in vita la propria "eredità digitale". Apple consente di designare un contatto erede per il proprio ID iCloud; Google permette di indicare un destinatario per i dati in caso di inattività prolungata; Meta offre la possibilità di trasformare i profili Facebook in spazi commemorativi. Si tratta tuttavia di opzioni con natura contrattuale, subordinate alla discrezionalità del fornitore e suscettibili di modifica unilaterale. Non rappresentano, dunque, un diritto soggettivo dell’utente, né offrono garanzie giuridiche effettive per gli eredi.
In Italia, al momento, non esiste una normativa sistematica sulla morte digitale. Il riferimento più vicino è l’art. 2-terdecies del Codice Privacy (D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018), che consente l’esercizio post mortem dei diritti sui dati personali da parte di soggetti terzi (eredi, mandatari, familiari), salvo espresso divieto manifestato in vita dall’interessato.
Tuttavia, anche in presenza di un legittimo interesse, l’accesso a dati e contenuti digitali resta soggetto a una serie di ostacoli pratici: vincoli tecnici, clausole contrattuali, assenza di interoperabilità e, in alcuni casi, il rischio di incorrere in fattispecie penalmente rilevanti (come l’accesso abusivo a un sistema informatico, ex art. 615-ter c.p.).
La possibilità di predisporre un testamento digitale, inteso come atto con cui disporre della propria identità e dei propri contenuti digitali, è allo stato attuale priva di una cornice normativa strutturata. In assenza di una disciplina ad hoc, tale strumento rimane affidato all’autonomia privata e alla capacità (non sempre garantita) degli eredi di far valere tali volontà nei confronti dei provider.
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Un tema giuridico, ma anche culturale
L’assenza di regole certe genera conseguenze ambigue: profili ancora attivi a distanza di anni dalla morte del titolare; contenuti pubblici o sensibili non più controllabili; ricordi digitali lasciati in balia di algoritmi che ne determinano la persistenza o l’oblio.
In alcuni casi, ciò genera dolore; in altri, una vera e propria impossibilità di gestire o cancellare tracce digitali indesiderate.
È quindi evidente come il tema della morte digitale non riguardi solo l’informatica giuridica, ma chiami in causa anche riflessioni etiche e culturali sulla gestione della memoria, sull’autodeterminazione informativa e sulla responsabilità individuale nella costruzione (e nella conservazione) della propria presenza online.
Verso una regolamentazione europea?
Né il GDPR né il nuovo regolamento eIDAS 2 forniscono oggi risposte esaurienti sulla gestione post mortem dell’identità digitale. Tuttavia, la crescente rilevanza del tema potrebbe condurre, nei prossimi anni, all’introduzione di meccanismi armonizzati a livello europeo. Fino ad allora, restano affidate all’iniziativa del singolo utente alcune misure precauzionali: la scelta di un contatto erede digitale, l’inserimento di istruzioni in un testamento, la sensibilizzazione degli utenti sui propri diritti (e non diritti) digitali.
Pensare oggi a cosa accadrà domani ai nostri dati non è un vezzo macabro, ma un atto di consapevolezza.
Siamo ormai in una situazione matura, dove non ha più senso la separazione tra vita digitale e real life. Il diritto non dovrebbe restare indietro ma al momento ci sono delle lacune; e finché la legge non colmerà questo vuoto, sarà compito degli operatori, dei giuristi e degli utenti stessi costruire un’etica della memoria digitale che sia all’altezza della nostra epoca.
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