La pratica commerciale ingannevole

Ripercorriamo la vicenda di Easy Download, la società che voleva vendere software gratuiti.

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a cura di Tom's Hardware

La pratica commerciale ingannevole

Secondo l'Antitrust, Euro Content ha posto in essere una pratica commerciale ingannevole poiché l'onerosità del contratto non è stata resa manifesta al consumatore che procedeva alla conclusione del contratto. Mediante un sistema definito di "siti-ponte", infatti, l'utente veniva indirizzato alla pagina di registrazione di www.easydownload.info e richiesto di fornire i propri dati personali ("Registrati ora e scarica"). Tuttavia, mentre sull'home page di tale sito era chiaramente scritto che il servizio era a pagamento, nella pagina di registrazione tali informazioni erano presentate in una forma grafica (per colore e dimensione dei caratteri utilizzati) inidonea a segnalare adeguatamente al consumatore la natura onerosa, anziché gratuita del servizio.

L'Antitrust ha poi esplicitamente affermato che l'omessa richiesta di informazioni sulle carte di pagamento costituisse un altro elemento idoneo a far ritenere che il servizio fosse gratuito.

Due individui esperti di "pratiche" ingannevoli

Anche l'esplicita accettazione delle condizioni generali di servizio da parte di ciascun consumatore non costituisce circostanza sufficiente a far sorgere la consapevolezza della natura onerosa del servizio poiché nel caso di specie l'oggetto del contratto e le relative condizioni economiche "sono contenuti esclusivamente: i) in sezioni presenti all'interno della schermata di registrazione (l'unica di cui i consumatori prendono visione, non transitando affatto dalla home page), peraltro scarsamente evidenziate a fronte del fatto che l'utente vi approda in esito alla ricerca di un servizio gratuito; o ii) in un allegato (il PDF accluso alla mail di conferma), trasmesso solo successivamente alla prestazione del consenso da parte dell'utente".

Anche l'e-mail inviata da Euro Content subito dopo l'avvenuta registrazione non è idonea a fornire un'adeguata informazione al consumatore, poiché la natura onerosa del contratto non viene esplicitata in essa: la Società, infatti, si limitava ad allegare un file in formato pdf contenente le "Condizioni generali di contratto". Di fatto, il consumatore veniva  informato in modo chiaro ed esplicito di aver concluso un contratto di abbonamento a pagamento solo dopo la scadenza del termine previsto per  l'esercizio del diritto di recesso.