Pubblicità ingannevole e pratiche scorrette, come riconoscerle

Scopriamo come riconoscere e proteggerci dalla pubblicità ingannevole.

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a cura di Dott.ssa Alessandra Tiripicchio

Introduzione

Nel mese di agosto 2010, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), meglio nota come Antitrust, ha portato a conclusione sette importanti istruttorie nei confronti di altrettanti grandi aziende che operano sul mercato con le insegne "Carrefour", "Expert", "Panorama", "Eldo Italia", "Auchan", "IPER La Grande I" e "Di Salvo e Della Martira".

L'AGCM, o Antitrust, scende in campo per garantire informazioni chiare ai consumatori

Nel condurre tali istruttorie, l'obiettivo dell'Antitrust è stato quello di garantire ai consumatori un'informazione chiara e non ingannevole sulla differenza tra garanzia legale e servizi di assistenza aggiuntivi o accessori; ha voluto così imporre alle imprese l'applicazione dei principi relativi al pieno riconoscimento della garanzia legale di conformità e all'assistenza post vendita che il Codice del Consumo riserva ai consumatori (artt. 128 – 135 d.lgs. n. 206/2005).

Per rendere ancor più solido il suo impegno in tal senso, l'Antitrust ha deciso di avviare, nel mese di maggio scorso, una procedura anche nei confronti di Apple e di Comet, che sarebbero solite "informare" i propri clienti che la garanzia sul bene acquistato vale 1 anno, invitandoli poi a sottoscrivere un contratto di "estensione della garanzia" per prolungare la stessa fino a 36 mesi. In tali circostanze le aziende non informano nemmeno il cliente che un simile contratto non sostituisce, ma si sovrappone temporalmente al secondo anno della garanzia legale, gratuita per il consumatore e vincolante per il venditore del bene.

Siccome l'argomento è lungo e complesso, iniziamo ad analizzare i punti salienti della cosiddetta "pubblicità ingannevole".

Fra le aziende coinvolte recentemente troviamo anche Apple e Comet

Nota: all'interno del testo troverete alcuni paragrafi identificati come "sintesi". Siccome l'argomento è complesso, e il modo in cui sono espresse alcune leggi non è di facile comprensione, cerchiamo di riassumere l'idea in pochi e fondamentali caratteri. I testi di sintesi non rispecchiano la legge nella sua completezza, ma servono solo per facilitarne la comprensione.

La sanzionabilità della pubblicità ingannevole

Da alcuni anni a questa parte, il legislatore italiano ha introdotto il concetto di pratica commerciale sleale, ampliando quello di pubblicità ingannevole (artt. 18 – 27 del Codice del Consumo).

Il campo di applicazione della nuova disciplina non prevede più solo i messaggi di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa illecita, ma investe qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale (compresa la pubblicità e il marketing) in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori.

Sarà quindi sanzionabile ogni comportamento scorretto tale da alterare in misura apprezzabile la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Ma entriamo nel dettaglio.