RC auto, assicurazione ora obbligatoria anche se non si usa il veicolo

L'Unione Europea, nelle scorse ora, ha stabilito un'importante modifica a tema assicurativo che sicuramente scatenerà forti polemiche; fortunatamente, l'obbligo non è immediato ma entrerà in vigore in non più di 2 anni.

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a cura di Luca Rocchi

Managing Editor

Dall’Unione Europea arriva un’importante novità a tema assicurativo che non piacerà a tutti. Secondo quanto stabilito e come richiesto dalla Corte di Giustizia, l’assicurazione andrà pagata anche se non si usa il veicolo. Nessuna giustificazione quindi se la vettura si trova in un’area chiusa, privata o che non sia marciante. Saranno esenti dall’obbligo solo quei mezzi privi di targa perché radiati, cioè privi di motore o ruote, incapaci di circolare.

Ad introdurre questo obbligo, che sicuramente accenderà numerosi malumori, è l’Unione Europea con una direttiva che difficilmente sarà possibile derogare. La misura non avrà effetto immediato; i Paesi membri avranno quasi due anni di tempo per il recepimento. Attualmente il Codice della Strada italiano impone l’obbligo della copertura RC per i veicoli fermi in strada o in aree pubbliche, anche se non circolanti. Nelle aree private, come parcheggi o garage, la situazione è differente e non sussiste alcun obbligo; qui, infatti, in caso di sinistro, sarà responsabilità del proprietario pagare di tasca propria i danni.

La nuova modifica suggerita dall’Unione Europea deriva dal fatto che l’assicurazione è direttamente sul veicolo e non sulle modalità di utilizzo; per questa ragione, la copertura RC deve essere sempre attiva anche qualora il mezzo non sia in movimento. Una doccia fredda per chi, magari nei mesi invernali, decide di "bloccare" l'assicurazione della propria moto o seconda auto.

Il testo della disposizione della Corte di Giustizia dell’UE è piuttosto chiaro:

“Un veicolo che sia immatricolato e che non sia stato pertanto regolarmente ritirato dalla circolazione, e che sia idoneo a circolare, corrisponde alla nozione di «veicolo», ai sensi dell’articolo 1, punto 1, della direttiva 2009/103, e non smette, quindi, di essere soggetto all’obbligo di assicurazione enunciato all’articolo 3, primo comma, di tale direttiva per il solo fatto che il suo proprietario non ha più intenzione di guidarlo e lo immobilizza su un terreno privato”.